« Seminari Mutinensi è un’associazione senza fini di lucro costituita nel 2016 dai soci fondatori – Prof. Aljs Vignudelli, Prof. Luca Vespignani e Prof. Federico Pedrini – con lo scopo di svolgere attività di ricerca, di documentazione, di valorizzazione e di promozione scientifica e culturale, con particolare riferimento al settore del Diritto costituzionale, della Teoria del diritto e del Diritto pubblico »

« Da molti lustri Seminari Mutinensi, inizialmente utilizzando la sigla “Istituzioni e dinamiche del diritto”, svolge un’intensa attività di organizzazione culturale, di livello nazionale e internazionale, con eventi che hanno coinvolto le più alte Autorità e Istituzioni accademiche, politiche ed economiche e che si sono rivelati non soltanto validissime occasioni d’incontro e di studio accademico e scientifico, ma anche importanti momenti di confronto critico col mondo politico ed istituzionale »

« La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. » Costituzione della Repubblica italiana (art. 9, comma 1)

(D.1.3.24 [Celso]) « Incivile est nisi tota lege perspecta una aliqua particula eius proposita iudicare vel respondere. » È iniquo giudicare o dare un responso in base alla citazione di una piccola parte di una legge senza averla esaminata tutta.

(D. 1.3.18 [Celso]) « Benignius leges interpretandae sunt, quo voluntas earum conservetur. » Le leggi vanno interpretate in modo adeguatamente benevolo al fine di preservarne la volontà.

(D. 1.3.17 [Celso]) « Lex est commune praeceptum, virorum prudentium constitutum, delictorum quae sponte vel ignorantia contrahuntur coercitio, communis rei publicae sponsio. » La legge è precetto comune, delibera di uomini prudenti, repressione dei delitti commessi scientemente o per ignoranza, stipulazione comune della repubblica.

(D. 1.3.40 [Modestino]) « Ergo omne ius aut consensu fecit aut necessitas constituit aut firmavit consuetudo. » Pertanto ogni diritto o lo creò il consenso, o lo statuì la necessità, o lo confermò la consuetudine.

(D. 1.1.10 [Ulpiano]) « Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi. 1. Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere. 2. Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia. » La giustizia è la costante e perpetua volontà di attribuire a ciascuno il suo diritto. 1. Questi sono i precetti del diritto: vivere onestamente, non nuocere ad altri, attribuire a ciascuno il suo. 2. La giurisprudenza è la conoscenza delle cose divine e umane, la scienza del giusto e dell’ingiusto.

(D. 1.1.1 pr.-1 [Ulpiano])) « Iuri operam daturum prius nosse oportet, unde nomen iuris descendat. est autem a iustitia appellatum: nam ut eleganter Celsus definit, ius est ars boni et aequi. 1. Cuius merito quis nos sacerdotes appellet: iustitiam namque colimus et boni et aequi notitiam profitemus, aequum ab iniquo separantes, licitum ab illicito descernentes, bonos non solum metu poenarum, sed etiam praemiorum quoque exhortatione efficere cupientes, veram nisi fallor philophiam, non simulatam affectantes. » Chi si appresta a occuparsi del diritto bisogna che innanzitutto conosca da dove deriva il nome ‘diritto’ (ius). È così chiamato da ‘giustizia’, infatti secondo l’elegante definizione di Celso, il diritto è l’arte del buono e dell’equo. 1. E di esso [del diritto] meritatamente qualcuno potrebbe chiamarci sacerdoti: coltiviamo infatti la giustizia e professiamo la conoscenza del buono e dell’equo, separando l’equo dall’iniquo, il lecito sceverando dall’illecito, desiderando rendere buoni non soltanto con il timore delle pene ma anche con l’esortazione dei premi, aspirando, se non mi inganno, a una vera e non apparente filosofia.

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